Ulteriori specifiche sulla finanziaria

Indice dei contenuti

DL 98/2011 – CONVERTITO NELLA LEGGE 111/2011 MANOVRA DI LUGLIO

REGIMI FISCALI AGEVOLATI. NUOVI MINIMI

(ART. 1, COMMI DA 96 A 117, LEGGE 244/2007 + ART. 27, COMMA 2, DL 98/2011)

Il nuovo regime dei contribuenti minimi (valevole dal 01/01/2012) aggiunge ai requisiti pre-esistenti (ricavi/compensi annui non superiori a 30.000 € + beni strumentali fino a 15.000€ in un triennio + no dipendenti + no partecipazione agli utili in società di persone o srl tassate per trasparenza o studi associati professionali) i seguenti ulteriori requisiti/limiti:

  1. apertura p.iva non prima del 01/01/2008;
  2. non esercizio di attività professionale o d’impresa nel triennio precedente;
  3. non mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto altra forma;
  4. permanenza nel regime agevolato per non oltre 5 anni se allo scadere del 5° anno il contribuente ha già compiuto 35 anni.

Le regole e le agevolazioni caratterizzanti il vecchio regime dei contribuenti minimi restano invariate (semplificazioni contabili, no iva sulle operazioni attive, no irap, no studi di settore), fatta eccezione per la riduzione dell’aliquota relativa all’imposta sostitutiva che passa dal 20% al 5%.

Contabilità: fatture numerate e conservate, no registri contabili

Determinazione del reddito: principio di cassa, reddito determinato come mera differenza tra entrate e uscite (no regole TUIR).

La norma prevede l’approvazione di specifiche disposizioni attuative ad opera del direttore dell’Agenzia Entrate.

REGIME IVA RESIDUALE

(ART. 27, COMMA 3, DL 98/2011)

Dal 01/01/2012, non potrà più essere “contribuente minimo” chi – pur avendo i requisiti previsti dalla legge 244/2007 per la permanenza nel regime dei minimi – ha aperto la p.iva prima del 01/01/2008. I contribuenti che passano al regime iva residuale (passaggio automatico, senza esercizio di opzione) manterranno unicamente le agevolazioni di natura contabile, saranno esclusi dal pagamento dell’IRAP e potranno liquidare l’IVA annualmente senza dover ricorrere alle liquidazioni periodiche mensili/trimestrali. Per il resto, tali contribuenti verseranno IRPEF e IVA e saranno soggetti agli studi di settore.

Le modifiche introdotte danneggiano particolarmente chi ha redditi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla p.iva atteso che torna per questi il cumulo IRPEF dei diversi redditi.

Contabilità: fatture numerate e conservate, no registri contabili

Determinazione del reddito: principio di cassa per i lavoratori autonomi e di competenza per le imprese, reddito determinato secondo le regole del TUIR

La norma prevede l’approvazione di specifiche disposizioni attuative ad opera del direttore dell’Agenzia Entrate.

REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

(ART. 13 LEGGE 388/2000)

Nessuna modifica.

Contabilità: fatture numerate e conservate, no registri contabili

Determinazione del reddito: principio di cassa per i lavoratori autonomi e di competenza per le imprese, reddito determinato secondo le regole del TUIR

E’ consentito il passaggio dal regime delle nuove iniziative produttive a quello dei “nuovi minimi”, ricorrendone i requisiti presupposti, fino alla scadenza del periodo di applicazione di quest’ultimo.

CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE

E’ data facoltà di chiudere le posizioni IVA inattive da oltre tre anni con il versamento di una sanzione ridotta di 129€ da effettuare entro il 04/10/2011. La sanzione va versata mediante modello F24 con codice tributo 8110, nel modello va indicata la p.iva da chiudere e l’anno di cessazione dell’attività. Non è necessario presentare alcun ulteriore modello (AA7 o AA9) all’Agenzia delle Entrate.

In caso di inerzia del contribuente, l’Ufficio potrà procedere automaticamente alla chiusura della posizione IVA inattiva, addebitando una sanzione fino a 2.065€, fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare ricorso ai giudici tributari.

INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER GLI STUDI DI SETTORE

L’omessa presentazione del modello, che perdura anche a seguito di invito da parte dell’Amministrazione Finanziaria, è punita con la sanzione fissa di 2.058€.

In caso di dichiarazione infedele (reddito imponibile inferiore a quello accertato o comunque imposta inferiore a quella dovuta) la sanzione, già applicata nella misura compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta evasa, è ulteriormente aumentata del 50%.

In caso di omessa o infedele indicazione dei dati richiesti dallo studio di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti, l’ufficio può procedere ad accertamento induttivo.

L’aumento della sanzione del 50% e la legittimazione dell’ufficio a procedere con un accertamento induttivo soggiacciono alla sola condizione che il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi sia superiore al 10% del reddito dichiarato.

NUOVE REGOLE PER IL RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRES

Viene soppresso il limite temporale di 5 anni per il riporto delle perdite dei soggetti IRES, nel contempo viene però stabilito che le perdite stesse potranno essere computate in diminuzione del reddito dei periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito stesso.

Nessuna modifica per i soggetti IRPEF a prescindere dal tipo di contabilità adottata (professionisti e ditte individuali, società di persone e srl tassate per trasparenza).

Nessuna modifica anche per il riporto delle perdite dei “contribuenti minimi”.

Pare che le nuove regole si applichino a decorrere dalle perdite realizzate dal 2011, si attende però conferma da un documento di prassi ministeriale.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Viene introdotto il “ravvedimento sprint”: per i versamenti tributari effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria, si calcola una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Tale forma di ravvedimento si aggiunge a quelle già pre-esistenti del ravvedimento breve (fino a 30 giorni successivi alla scadenza – sanzione del 3%) e del ravvedimento lungo (fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione – sanzione del 3,75%).

CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI

Le liti fiscali pendenti al 01/05/2011 avanti le commissioni tributarie di qualunque grado, di valore non superiore a 20.000€, possono essere definite mediante il pagamento di una somma determinata in funzione dello stato di avanzamento della causa e del tenore delle sentenze già pronunciate.

Per liti di valore non superiore a 2.000€ si paga un forfait di 150€.

Per liti di valore superiore a 2.000€ si paga: a) il 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Amministrazione Finanziaria nell’ultima sentenza pronunciata; b) il 30% del valore della lite nel caso in cui debba ancora essere pronunciata la sentenza di primo grado; c) il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima sentenza pronunciata.

Il pagamento va eseguito entro il 30/11/2011 in un’unica soluzione e non è compensabile con altri crediti d’imposta. Una volta effettuato il pagamento il contribuente dovrà presentare per via telematica la domanda di “pace fiscale” entro il 02/04/2012.

CONCORDATO, CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

Semplificati i pagamenti rateali ai quali sarà possibile procedere senza prestare garanzie fideiussorie anche nel caso di pagamenti superiori a 50.000€.

In caso di omesso o tardivo pagamento delle rate successive, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione di una sanzione raddoppiata rispetto al passato e pari quindi al 60% delle somme stesse. La maxi sanzione può essere evitata se il contribuente paga la rata scaduta entro il termine di quella successiva, avvalendosi del ravvedimento oper

MAXI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI

Le comunicazioni degli intermediari finanziari ai propri clienti relative ad un deposito titoli scontano un maxi bollo che varia in funzione del valore del deposito titoli stesso:

  1. sotto i 50.000€ => 34,20€ su base annua;
  2. tra i 50.000€ e i 150.000€ => 70€ su base annua (230€ dal 2013);
  3. tra i 150.000€ e i 500.000€ => 240€ su base annua (780€ dal 2013);
  4. oltre i 500.000€ => 680€ su base annua (1.100€ dal 2013).

SUPER BOLLO PER LE AUTO OLTRE I 225 KW (PARI A 306 CV)

I possessori di auto aventi le suddette caratteristiche pagheranno un’addizionale di 10€ per ogni KW.

5 PER MILLE

Dal 2012 sarà possibile destinare il 5 per mille dell’IRPEF anche al sostegno della cultura.

Tra i soggetti infatti ammessi ad accedere alla ripartizione del 5 per mille vi saranno anche coloro che ne abbiano fatto richiesta per finalità connesse al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

DL 138/2011 – CONVERTITO NELLA LEGGE 148/2011

MANOVRA DI AGOSTO

TRANSAZIONI IN CONTANTI – ANTIRICICLAGGIO

Con decorrenza 01/09/2011 viene vietato il trasferimento di contanti o libretti e titoli al portatore per valori pari o superiori a 2.500 € (la soglia precedente era di 5.000€). Gli assegni devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre al nome o la ragione sociale del beneficiario.

AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21%

L’aumento al 21% dell’aliquota IVA ordinaria decorre dal 17/09/2011. Restano invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

Con apposito comunicato delle Entrate è previsto che qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture e i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando la variazione in aumento prevista dall’art. 26 del DPR 633/72. La regolarizzazione viene effettuata senza l’applicazione di sanzioni, sempreché la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota IVA sia comunque versata nella liquidazione periodica.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

Nel triennio 2011-2013 le persone fisiche saranno colpite da un’imposta straordinaria del 3% calcolata sulla parte di reddito complessivo annuo (al lordo degli oneri deducibili) che eccede i 300.000 €. Il contributo è deducibile ai fini dell’IRPEF e delle addizionali.

Sono esclusi tutti i redditi soggetti a imposte sostitutive o a tassazione separata (che non concorrono infatti alla formazione del reddito complessivo).

Il contributo potrà essere prorogato anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

Per il periodo 01/08/2011 – 31/12/2014, i dipendenti pubblici e i pensionati che percepiscono redditi superiori a 90.000 €, subiranno un taglio delle retribuzioni/pensioni pari al 5% sulla quota eccedente i 90.000 € e pari al 10% sulla quota eccedente i 150.000 €. La parte di reddito sulla quale è calcolato detto taglio è esentata dal pagamento del contributo di solidarietà del 3%.

Un apposito decreto fisserà le modalità di attuazione del prelievo.

TASSAZIONE SULLE RENDITE FINANZIARIE

Dal 2012 la tassazione sulle rendite finanziarie viene armonizzata con un’aliquota unica del 20% (che sostituisce le attuali imposte sostitutive del 27% e del 12,5%). I titoli di Stato ed equiparati restano invece tassati al 12,5%.

SOCIETA’ DI COMODO

Approvate – con decorrenza 2012 – una serie di disposizioni restrittive a carico delle cosiddette “società di comodo”, oltre che una maggiorazione del 10,5% sull’IRES dovuto dalle stesse se costituite in forma di società di capitali.

In particolare, si considerano di comodo a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta, anche se hanno superato la soglia dei ricavi minimi, le società di persone o di capitali che chiudono in perdita per tre esercizi consecutivi. Il regime di comodo continua a non essere applicabile alle società congrue e coerenti agli studi di settore seppur in perdita triennale.

Tutte le società che danno in godimento i beni ai propri soci o a familiari degli stessi dovranno inviare alle Entrate una comunicazione ad hoc (che rileverà ai fini dell’accertamento sintetico). Detta comunicazione dovrebbe riguardare solo i beni concessi in uso gratuito o per un corrispettivo inferiore al valore di mercato. In tali circostanze, le società non potranno dedurre i relativi costi e il socio o familiare che utilizza i beni dovrà far concorrere alla formazione del proprio reddito la differenza tra il valore di mercato del diritto d’uso e il corrispettivo pagato alla società proprietaria.

MAGGIORI IMPONIBILI PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE

Dal 2012 aumenta la base imponibile IRES per le cooperative. La parte di utile tassabile aumenta infatti del 10% (passando quindi dal 30% al 40%). Va inoltre assoggettata a tassazione anche una quota pari a 1/10 dell’utile destinato a riserva minima obbligatoria.

MODIFICHE AL REGIME PENALE TRIBUTARIO E ALTRE SANZIONI

Si abbassano le soglie di punibilità, con la conseguenza che le violazioni fiscali potranno più facilmente sconfinare in fattispecie di reato penalmente rilevanti. Si allungano i termini di prescrizione per la contestazione dei reati penali tributari che diventano infatti di 10 anni. Le violazioni considerate penalmente rilevanti fanno scattare anche il raddoppio del termine di decadenza per l’accertamento fiscale (che passa quindi da 4 a 8 anni in caso di dichiarazione regolarmente presentata e da 5 a 10 anni in caso di dichiarazione omessa).

Ai professionisti iscritti in Albi e Ordini che si vedano contestate nell’arco di un quinquennio quattro distinte violazioni (su diversi giorni) dell’obbligo di emettere la fattura, sarà irrogata la sanzione accessoria di sospensione dall’Albo.

TASSA SUI MONEY TRANSFER

Viene introdotta l’imposta di bollo del 2% della somma trasferita all’estero tramite le banche o le agenzie “money transfer” con un prelievo minimo di 3 €. L’imposta è dovuta solo dai soggetti non in possesso di matricola INPS e di codice fiscale non appartenenti all’Unione Europea.

ALTRE NOVITA’ DI PERIODO

INTERVENTI SUGLI IMMOBILI – DETRAZIONI DEL 36% (RISTRUTTURAZIONI) E DEL 55%

(RISPARMIO ENERGETICO)

Eliminato l’obbligo di invio preventivo al Centro Operativo di Pescara della comunicazione di inizio lavori (decorrenza 14/05/2011) => ai fini della detrazione del 36%.

Eliminato l’obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera (decorrenza 14/05/2011) => ai fini di entrambe le detrazioni Dal 17/09/2011 il diritto alla detrazione del 36%, in caso di vendita anche parzialedell’immobile oggetto di intervento, potrà essere trasferito contrattualmente all’acquirente o restare in capo al venditore a libera scelta delle parti da manifestare nell’atto di compravendita.

SPESOMETRO

Slitta al 31/12/2011 l’invio della comunicazione telematica delle operazioni 2010 di importi superiori a 25.000 €. Per le operazioni 2011 di importi superiori a 3.000€/3.600€ resta (per ora) il termine originario del 30/04/2012.

Il nuovo adempimento introdotto dalla Finanziaria per il 2011 è stato introdotto con il duplice scopo di contrastare le frodi IVA e di fornire informazioni utili all’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento sintetico.

Cecilia Pecchioli

Lascia un commento