Art. 2 comma 5
5. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n°471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
“2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.”
“2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.”.
Questo comma evidenzia in maniera chiara le sanzioni per i liberi professionisti che evadono l’obbligo di fatturazione: oltre alle oramai consolidate “punizioni” amministrative, è stata aggiunta la sospensione dall’albo professionale. Il tutto a seguito di una semplice contestazione, non più in sede di giudizio dibattimentale. La pena viene, quindi, data d’ufficio e obbligatoriamente resa pubblica dal proprio Ordine Professionale, eliminando, così, la possibilità al professionista di difendersi.
Art. 3, comma 5
“5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali.
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali.
g) La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.”
In questo articolo vengono messe in evidenza le seguenti novità:
– L’obbligo di formazione permanente, questione che finalmente trova una sua definizione più chiara e normata. Finora i famosi crediti ECM hanno rappresentato un gaudioso mistero per noi psicologi, in quanto non erano richiesti in modo esplicito (al punto tale che molti corsi rivolti al nostro ambito professionale non prevedevano accreditamenti). D’ora in avanti sarà obbligatorio, pena una sanzione che verrà definita dal proprio ordine;
– E’ stata data una definizione ulteriore alla questione tirocinio professionale, definizione che non ci toccherà in quanto noi psicologi rientriamo nelle professioni sanitarie;
– L’obbligo di mettere per iscritto il compenso pattuito per la prestazione professionale al conseguimento dell’incarico, specificando tutti gli oneri certi ed eventuali, seguendo le tariffe professionali stabilite. Da considerare che il nostro tariffario non è mai stato approvato formalmente dal Ministero. Attenderemo, quindi, evoluzioni in tal senso;
– L’obbigo di stipulare un’assicurazione professionale e di rendere noto al cliente estremi e massimale. Questo comporterà un ulteriore onere per noi psicologi, abituati ai “sotto-prezzi” della CAMPI. Da valutare eventuali convenzioni che gli ordini prenderanno con la compagnie assicurative;
– La possibilità di fare pubblicità di sé stessi e della propria professione in modo totalmente libero ed utilizzando qualsiasi mezzo lecito, purchè sia trasparente, veritiera e corretta.
Resteremo in attesa dei vari adeguamenti che gli ordini professionali, regionali e nazionali, dovranno fare entro 1 anno. Le disposizioni, quindi, diverranno operative a partire da Settembre 2012.