Lo scorso 13 Settembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che prevede l’estensione, anche per noi psicologi regolarmente iscritti all’Albo, di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria tutti i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti a partire dal 1 Gennaio 2016.
In questo modo, l’Agenzia delle Entrate avrà la possibilità di elaborare di anno in anno la dichiarazione dei redditi preompilata per ciascun contribuente.
Questo obbligo (ancora non entrato in vigore, siamo in attesa del prossimo decreto del MEF) si è delineato a seguito del fatto che la nostra professione è stata riconosciuta tra le figure sanitarie.
Se il decreto confermerà tale obbligo, gli psicologi saranno tenuti a trasmettere i dati inerenti alle spese sanitarie entro il 31 Gennaio di ogni anno, a valere per l’anno di imposta precedente.
La procedura sarà esclusivamente telematica attraverso il sito web dedicato, e la trasmissione potrà essere effettuata direttamente dal professionista o dal proprio commercialista.
Ad oggi, il decreto ci fa sapere che per le prestazioni psicologiche verranno applicate le stesse disposizioni relative alle spese sanitarie, previste dal precedente provvedimento (n°123325, 29.07.2016); nello specifico si afferma che a partire dal 1 Marzo di ogni anno, il Sistema Tessera Sanitaria renderà disponibile all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture relative alle spese sanitarie sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta precedente, ovvero il Codice Fiscale e l’importo relativo. Le spese sostenute andranno a confluire nella generica voce “spesa sanitaria“, al fine di garantire la privacy del paziente.
I pazienti hanno diritto di opposizione all’invio dei dato raccolti dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate (per farlo, dovranno seguire le istruzioni indicate nella pagina “Opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie” del sito web dell’Agenzia delle Entrate).
In attesa del Decreto del Mef, si consiglia di procedere a:
- verificare il funzionamento della propria Posta Elettronica Certificata (PEC) o provvedere all’attivazione della stessa mediante il sito web del nostro Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (clicca qui per seguire le istruzioni);
- verificare la correttezza degli elementi contenuti nelle fatture emesse a partire dal 1 Gennaio 2016. L’obbligo di trasmissione non comprende i dati delle prestazioni non sanitarie (quali, ad esempio, le consulenze forensi, le docenze, etc) e delle prestazioni sanitarie rivolte a soggetti diversi da persone fisiche (quali, ad esempio, cooperative, società, enti pubblici o privati, etc).
Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sugli sviluppi della questione.